Art. 2.

      1. La dotazione del fondo destinato alle esigenze di Trieste di cui all'articolo 70 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è elevata per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 di 20 milioni di euro, per gli anni dal 2009 al 2011 di 25 milioni di euro e per gli anni dal 2012 al 2015 di 30 milioni di euro.

      2. La dotazione complessiva del fondo di cui al comma 1 è destinata almeno per il 50 per cento a interventi direttamente

 

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finalizzati ai settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), della presente legge. Per la predisposizione del piano di utilizzo del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1980, n. 373, la commissione prevista dall'articolo 70 del citato statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia acquisisce il parere degli enti locali ed economici della provincia, nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
      3. L'intervento a favore delle imprese avviene secondo criteri e priorità fissati nel piano, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, comprese quelle cooperative ed artigiane.